Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Abrogato dal 13 ottobre 2011
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Abrogato dal 13 ottobre 2011
1 pronuncia che riguarda l’art. 8, dalle Rassegne del Massimario.
In tema di compensi di custodi e amministratori giudiziari, la liquidazione secondo le "tariffe locali" non può essere inferiore alla misura minima ivi indicata, salvo che ricorrano i presupposti per la decurtazione prevista dalle medesime, in ragione, ad esempio, dell'operato inadeguato o insufficiente dell'ausiliario. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva liquidato i compensi dell'amministratore giudiziario di un'azienda sottoposta a sequestro preventivo, in misura inferiore di un terzo rispetto al minimo tariffario, benché non emergesse, ex actis, alcuno dei presupposti valevoli, secondo la stessa tariffa, a giustificare la decurtazione).
Art. 8
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1965
urn:nir:stato:legge:1965-05-31;575~art8 · fonte su Normattiva