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Ad integrazione delle definizioni previste dall'articolo 1, paragrafi 2 e 3, e dall'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sono stabilite le definizioni dei seguenti prodotti nazionali:

  • a)per "vino passito" o "passito" si intende un vino sottoposto ad appassimento, anche parziale, naturale sulla pianta o dopo la raccolta. L'appassimento puo' essere realizzato mediante uno o piu' procedimenti e tecniche, anche con l'ausilio di specifiche attrezzature. Nella produzione dei vini passiti non e' consentita alcuna pratica di arricchimento del titolo alcolometrico naturale delle uve prima o dopo l'appassimento. La definizione di vino passito si applica ai vini da uve stramature, nonche' ai vini ad indicazione geografica tipica e ai vini di qualita' prodotti in regioni determinate (VQPRD), per i quali e' prevista tale tipologia nei singoli disciplinari di produzione. I vini passiti possono essere ottenuti da uve di tutte le varieta' autorizzate alla produzione di vino, fatte salve eventuali limitazioni presenti nei disciplinari dei vini ad indicazione geografica tipica e a denominazione di origine. La menzione "vino passito liquoroso" o "passito liquoroso" e' riservata ai vini liquorosi ad indicazi one geografica tipica e a denominazione di origine i cui disciplinari prevedono tale tipologia. La menzione "vino passito" o "passito", ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, e successive modificazioni, sostituisce la denominazione "vino da uve stramature" e puo' essere accompagnata in etichetta dalla menzione "vendemmia tardiva". La menzione "passito" o "vino passito" puo' inoltre essere sostituita in etichetta dalle menzioni tradizionali "Vin santo", "vino santo", "vinsanto" esclusivamente nel caso di VQPRD, i cui disciplinari prevedono tali menzioni;
  • b)per "mosto cotto" si intende il prodotto parzialmente caramellizzato ottenuto mediante eliminazione di acqua dal mosto o dal mosto muto a riscaldamento diretto o indiretto e a normale pressione atmosferica;
  • c)per "filtrato dolce" si intende il mosto parzialmente fermentato, la cui ulteriore fermentazione alcolica e' stata ostacolata mediante filtrazione o centrifugazione, con l'ausilio eventuale di altri trattamenti e pratiche consentiti;
  • d)per "mosto muto" si intende il mosto di uve la cui fermentazione alcolica e' impedita mediante pratiche enologiche consentite dalle disposizioni vigenti;
  • e)per "enocianina" si intende il complesso delle materie coloranti estratte dalle bucce delle uve nere di Vitis vinifera con soluzione idrosolforosa e successiva concentrazione sotto vuoto, oppure reso solido con trattamenti fisici. Sono altresi' stabilite le seguenti definizioni:
  • a)per "pulcianella" si intende il fiasco in vetro costituito da un corpo approssimativamente sferico, raccordato a un collo di profilo allungato. L'altezza totale deve essere superiore a due volte il diametro del corpo rivestito in tutto o in parte con treccia di sala o di paglia o di altro materiale vegetale naturale da intreccio. Il recipiente denominato "pulcianella" e' riservato ai vini bianchi o rosati diversi da quelli frizzanti, spumanti, liquorosi e aromatizzati;
  • b)per "bottiglia marsala" si intende un recipiente di vetro costituito da un corpo approssimativamente cilindrico raccordato a un collo con rigonfiamento centrale, denominato "collo oliva". Il fondo della bottiglia puo' presentare una rientranza piu' o meno accentuata. L'altezza totale e' di circa quattro volte il diametro e l'altezza della parte cilindrica e' pari a circa tre quinti dell'altezza totale. La bottiglia marsala e' riservata ai vini Marsala e ai vini liquorosi;
  • c)per "fiasco toscano" si intende un recipiente in vetro costituito da un corpo avente approssimativamente la forma di un elissoide di rotazione, raccordato secondo il suo asse maggiore a un collo allungato, nel quale l'altezza totale non e' inferiore alla meta' e non e' superiore a tre volte il diametro del corpo, rivestito in tutto o in parte con sala o paglia o altro materiale vegetale naturale da intreccio. Il fondo puo' essere anche piano o leggermente concavo. Il fiasco toscano e' riservato ai vini ad indicazione geografica tipica (IGT), a denominazione di origine controllata (DOC) e a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), per i quali il disciplinare di produzione non fa obbligo di impiegare recipienti diversi.

Testo in vigore dal 13 marzo 2006 al 11 maggio 2010

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urn:nir:stato:legge:2006-02-20;82~art1 · fonte su Normattiva