Art. 16 — Denominazione degli aceti
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((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 DICEMBRE 2016, N. 238)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 DICEMBRE 2016, N. 238)). In deroga al comma 1 del presente articolo, l'aceto di vino e' il prodotto definito dall'allegato I, punto 19, del citato regolamento (CE) n. 1493/1999, contenente una quantita' di alcol etilico non superiore a 1,5 per cento in volume. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 DICEMBRE 2016, N. 238)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 DICEMBRE 2016, N. 238)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 DICEMBRE 2016, N. 238)).
Testo in vigore dal 12 gennaio 2017 al 13 gennaio 2018
