Art. 16 — Denominazione degli aceti
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 agosto 2014 al 12 gennaio 2017. Leggi il testo vigente →
La denominazione di "aceto di (...)", seguita dall'indicazione della materia prima da cui deriva, e' riservata al prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica di liquidi alcolici o zuccherini di origine agricola, che presenta al momento dell'immissione al consumo umano diretto o indiretto un'acidita' totale, espressa in acido acetico, compresa tra 5 e 12 grammi per 100 millilitri, una quantita' di alcol etilico non superiore a 0,5 per cento in volume, che ha le caratteristiche o che contiene qualsiasi altra sostanza o elemento in quantita' non superiore ai limiti riconosciuti normali e non pregiudizievoli per la salute, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con successivi decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute, puo' essere modificata e integrata l'individuazione delle caratteristiche, delle sostanze ed elementi, nonche' dei limiti di cui al comma 1. In deroga al comma 1 del presente articolo, l'aceto di vino e' il prodotto definito dall'allegato I, punto 19, del citato regolamento (CE) n. 1493/1999, contenente una quantita' di alcol etilico non superiore a 1,5 per cento in volume. ((3-bis. In deroga al comma 3, per gli aceti di vino preparati con metodo artigianale, a lunga maturazione, il limite dell'1,5 per cento in volume e' elevato al 4 per cento in volume)) I liquidi alcolici o zuccherini di cui al comma 1 devono provenire da materie prime idonee al consumo umano diretto. I vini destinati all'acetificazione devono avere un contenuto in acido acetico non superiore a 8 grammi per litro.
Testo in vigore dal 21 agosto 2014 al 12 gennaio 2017
