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Gli acetifici e i depositi di aceto allo stato sfuso sono soggetti a comunicazione relativa ai recipienti secondo le modalita' previste dall'articolo 15. Negli acetifici e nei depositi di aceto sono consentiti la detenzione, la produzione e l'imbottigliamento:

  • a)di aceti provenienti da qualsiasi materia prima di origine agricola idonea al consumo alimentare;
  • b)di prodotti alimentari idonei al consumo umano diretto nei quali l'aceto e' presente come ingrediente;
  • c)di prodotti alimentari conservati in aceto.

Testo in vigore dal 13 marzo 2006 al 12 gennaio 2017

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2006-02-20;82~art17 · fonte su Normattiva