Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino
Art. 17 — Acetifici e depositi di aceto
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Gli acetifici e i depositi di aceto allo stato sfuso sono soggetti a comunicazione relativa ai recipienti secondo le modalita' previste dall'articolo 15. Negli acetifici e nei depositi di aceto sono consentiti la detenzione, la produzione e l'imbottigliamento:
- a)di aceti provenienti da qualsiasi materia prima di origine agricola idonea al consumo alimentare;
- b)di prodotti alimentari idonei al consumo umano diretto nei quali l'aceto e' presente come ingrediente;
- c)di prodotti alimentari conservati in aceto.
Testo in vigore dal 13 marzo 2006 al 12 gennaio 2017
