Art. 27 — Detenzione dei prodotti chimici
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E' vietato vendere per uso enologico e detenere nelle cantine, negli stabilimenti di produzione, nei magazzini e nei depositi enologici, nonche' nei locali comunque comunicanti con essi anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, prodotti di uso enologico non consentiti ai sensi della presente legge. Nei reagentari dei laboratori annessi e' tuttavia permessa la presenza di prodotti chimici non consentiti, fatta eccezione per i dolcificanti sintetici, gli antifermentativi e gli antibiotici, purche' in quantitativi strettamente necessari al normale lavoro analitico e purche' sul contenitore sia indicata la denominazione chimica del prodotto in modo ben visibile e indelebile, in lingua italiana.
Testo in vigore dal 13 marzo 2006 al 12 gennaio 2017
