Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino

Art. 28 — Registri per i produttori, gli importatori ed i grossisti di saccarosio, glucosio e isoglucosio

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 agosto 2014 al 12 gennaio 2017. Leggi il testo vigente →

I produttori, gli importatori ed i grossisti di saccarosio, escluso lo zucchero a velo, di glucosio e di isoglucosio, anche in soluzione, devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico assoggettato all'imposta di bollo ((...)). 5 I grossisti che effettuano vendita al minuto devono annotare sul registro di carico e scarico ogni operazione, precisando il nominativo e il recapito dell'acquirente. A tutti gli utilizzatori dei prodotti annotati nei registri di cui ai commi 1 e 2, ad eccezione dei commercianti al dettaglio, di quelli che somministrano al pubblico o che producono alimenti in laboratori annessi a esercizi di vendita o di somministrazione, compresi quelli artigiani, e di quelli in possesso di un registro di carico e scarico delle materie prime, vidimato dal competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi, o dell'apposito registro vidimato dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio, e' fatto obbligo di tenere un registro di carico e scarico con le stesse modalita' previste dal comma 1 e di annotarvi giornalmente per prodotti omogenei i quantitativi delle sostanze zuccherine impiegate. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 91, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 116)). ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 91, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 116)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116

5

Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 8) che "Il registro di carico e scarico di cui al comma 1 dell'articolo 28 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, e' dematerializzato e realizzato nell'ambito del SIAN".

Testo in vigore dal 21 agosto 2014 al 12 gennaio 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:2006-02-20;82~art28 · fonte su Normattiva