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La convalida dei documenti di accompagnamento redatti per i trasporti di prodotti vinosi in recipienti di capacita' superiore a 60 litri, prevista dall'articolo 3, paragrafo 4, terzo comma, secondo trattino, del citato regolamento (CE) n. 884/2001, puo' essere espletata, in alternativa, mediante:

  • a)l'apposizione di un timbro di convalida da parte di un incaricato del sindaco del comune competente per il luogo di inizio del trasporto;
  • b)l'apposizione da parte del mittente di una stampigliatura effettuata da una apparecchiatura automatica di microfilmatura;
  • c)l'apposizione da parte del mittente di una specifica impronta di una timbratrice riconosciuta munita di un dispositivo non manomissibile recante la data e la numerazione progressiva delle impronte eseguite. La foggia dell'impronta e' determinata dall'utilizzatore ed e' depositata presso il competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissa le disposizioni riguardanti l'applicazione della convalida, nonche' le caratteristiche della timbratrice riconosciuta.

Testo in vigore dal 13 marzo 2006 al 12 gennaio 2017

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urn:nir:stato:legge:2006-02-20;82~art31 · fonte su Normattiva