All'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identita' e della nazionalita', ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficolta', il giudice, su richiesta del questore, puo' prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice";
  • b)dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: "5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito l'espulsione o il respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine e' dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione. 5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno. In tale caso si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. 5-quater. Lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. 5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il questore puo' disporre i provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo". Per la costruzione di nuovi centri di permanenza temporanea e assistenza e' autorizzata la spesa nel limite massimo di 12,39 milioni di euro per l'anno 2002, 24,79 milioni di euro per l'anno 2003 e 24,79 milioni di euro per l'anno 2004.

Testo vigente dal 26 agosto 2002

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 223/2004

    Ha colpito questo articolo
    15 luglio 2004

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 13 della Costituzione, l’art. 14, comma 5-'quinquies', del decreto legislativo n. 286 del 1998, inserito dal comma 1 dell’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-'ter' del medesimo art. 14 è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto. Infatti, la misura ‘precautelarè dell'arresto dello straniero colto nella flagranza della contravvenzione di cui all’art. 14, comma 5-'ter', del decreto legislativo n. 286 del 1998, per essersi trattenuto senza giustificato motivo nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale entro il termine di cinque giorni, non essendo da un lato finalizzata all’adozione di alcun provvedimento coercitivo – né potendo esserlo data la natura contravvenzionale del reato per la quale essa è prevista –, né costituendo, dall'altro lato, un presupposto del procedimento amministrativo di espulsione – atteso che l’accompagnamento alla frontiera e il trattenimento in un centro di permanenza temporanea sono autonomamente previsti nei commi 5-'ter' e 5-'quinquies' dell’art. 14 a prescindere dal previo arresto dello straniero – si risolve in una limitazione ‘provvisorià della libertà personale priva di qualsiasi funzione processuale ed è quindi, sotto questo aspetto, manifestamente irragionevole. Restano pertanto assorbite le censure sollevate in riferimento ad altri parametri costituzionali. – Sull’autonomia tra il giudizio di convalida, volto a verificare 'ex post' la legittimità dell’operato dell’autorità di polizia, e la protrazione dello stato di privazione della libertà personale, per la quale è richiesto un ulteriore e autonomo provvedimento, v. la citata ordinanza n. 297/2001. – Sul rapporto di necessaria strumentalità tra il provvedimento provvisorio di privazione della libertà personale e il procedimento penale avente ad oggetto il reato per cui è stato disposto l’arresto obbligatorio in flagranza, v. le richiamate sentenze n. 173/1971 e n. 305/1996.

    Art. 558 c.p.p. · Art. 24 cost. · Art. 101 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 386/2007

    Altra decisione
    14 novembre 2007

    Va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5- quinques , del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, censurato in riferimento agli artt. 3 e 13, della Costituzione, nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio in relazione al reato di cui all'art. 14, comma 5- ter , dello stesso d.lgs. n. 286 del 1998. Invero, successivamente alla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione, con la sentenza n. 223 del 2004, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del censurato art. 14, comma 5- quinquies , d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui stabiliva che, per il reato di cui al precedente comma 5- ter , fosse obbligatorio l'arresto dell'autore e, successivamente alla sentenza indicata, lo stesso comma 5- quinquies dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 è stato modificato dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271, di talché gli atti devono essere restituiti al giudice rimettente affinché proceda ad una nuova valutazione della rilevanza della questione sollevata.

    Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 280 c.p.p. · Art. 14 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 357/2007

    Questione infondata
    26 ottobre 2007

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14. comma 5- bis , del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13 e 24 Cost., nella parte in cui consente al questore di dare immediata esecuzione al decreto di espulsione, mediante intimazione allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni, senza che sia prevista una tutela giurisdizionale incidente su tale intimazione. Infatti, il rimettente ripropone negli stessi termini una questione di legittimità già dichiarata manifestamente infondata e, stante l'immutato quadro normativo, non vi sono ragioni per discostarsi dalle argomentazioni poste a base delle precedenti pronunce. - V. i precedenti citati: ordinanze n. 228/2007 e n. 280/2006. -Sulla diversa natura dell'ordine di allontanamento emesso dal questore rispetto all'accompagnamento alla frontiera a mezzo forza pubblica v., citata, sentenza n. 194/1996.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 10 cost. · Art. 13 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2002-07-30;189~art13 · fonte su Normattiva