Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino

Art. 36 — Sanzioni per violazione delle disposizioni sulla produzione e sulla commercializzazione degli aceti

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Chiunque utilizza la denominazione di "aceto di vino" per prodotti che non abbiano le caratteristiche previste dall'articolo 16, commi 1, 2, 3 e 4, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 75 euro a 100 euro per quintale o frazione di quintale di prodotto riconosciuto irregolare; la sanzione non puo', in ogni caso, essere inferiore a 250 euro. Salvo quanto disposto dall'articolo 18, comma 2, chiunque produce, detiene, trasporta e pone in commercio aceti che hanno le caratteristiche di cui al medesimo articolo 18, comma 1, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 75 euro a 100 euro per quintale o frazione di quintale di prodotto riconosciuto irregolare; la sanzione non puo', in ogni caso, essere inferiore a 250 euro. Chiunque detiene nei locali di cui all'articolo 18, comma 3, prodotti vinosi alterati per agrodolce o per girato o per fermentazione putrida e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 75 euro a 100 euro per quintale o frazione di quintale di prodotto riconosciuto irregolare; la sanzione non puo', in ogni caso, essere inferiore a 250 euro. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 3.000 euro:

  • a)chiunque utilizza la denominazione di "aceto di vino" per prodotti ottenuti mediante l'acetificazione di vini che hanno un contenuto in acido acetico superiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 5;
  • b)chiunque detiene, produce e imbottiglia negli acetifici e nei depositi di aceto prodotti diversi da quelli previsti ai sensi dell'articolo 17, comma 2;
  • c)chiunque nella preparazione e nella conservazione degli aceti ricorre a pratiche e trattamenti enologici diversi da quelli consentiti ai sensi dell'articolo 22;
  • d)chiunque aggiunge all'aceto sostanze aromatizzanti in violazione di quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, e chiunque viola nella composizione e nelle modalita' di preparazione degli aceti aromatizzati le prescrizione stabilite ai sensi del comma 3 del medesimo articolo;
  • e)chiunque utilizza la denominazione di "aceto di (...) aromatizzato" per prodotti che non possiedono le caratteristiche previste ai sensi dell'articolo 23. Chiunque non effettua la comunicazione prevista ai sensi dell'articolo 17, comma 1, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 3.000 euro. Se la capacita' complessiva non denunciata e' inferiore a 300 ettolitri, la sanzione amministrativa pecuniaria e' determinata in una somma da 100 euro a 1.000 euro. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 60.000 euro:
  • a)chiunque detiene negli stabilimenti e nei locali di cui all'articolo 18, commi 3 e 4, acido acetico, nonche' ogni altra sostanza atta a sofisticare gli aceti, salvo quanto previsto ai sensi del comma 7 del medesimo articolo;
  • b)chiunque effettua la distillazione dell'aceto;
  • c)chiunque trasporta, detiene per la vendita, mette in commercio o comunque utilizza per uso alimentare diretto o indiretto alcol etilico sintetico, nonche' prodotti contenenti acido acetico non derivante da fermentazione acetica. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro:
  • a)chiunque viola le disposizioni stabilite con il decreto di cui all'articolo 19, comma 3;
  • b)chiunque pone in commercio aceti destinati al consumo diretto in confezioni e recipienti che non hanno le caratteristiche previste dall'articolo 20, comma 2. Chiunque utilizza le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche di cui all'articolo 21 nella designazione di un aceto che non possiede le caratteristiche previste dal medesimo articolo, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 75 euro per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto riconosciuto irregolare. La sanzione non puo', in ogni caso, essere inferiore a 500 euro. Chiunque vende o trasporta i sidri, i mosti e gli altri prodotti di cui all'articolo 24, commi 1 e 2, in violazione delle disposizioni previste ai sensi dei medesimi commi, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 6.000 euro. Chiunque trasporta al di fuori degli stabilimenti di produzione i prodotti di cui all'articolo 24, commi 1 e 2, destinati alla distillazione o alla distruzione senza avere provveduto alla denaturazione prescritta ai sensi del medesimo articolo 24, comma 3, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 5.000 euro.

Testo in vigore dal 13 marzo 2006 al 12 gennaio 2017

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urn:nir:stato:legge:2006-02-20;82~art36 · fonte su Normattiva