Art. 4 — Vini spumanti
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 marzo 2006 al 12 gennaio 2017. Leggi il testo vigente →
La detenzione di anidride carbonica in bombole, in altri recipienti e allo stato solido, sia negli stabilimenti di produzione sia nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, nei quali si producono vini spumanti e vini frizzanti, e' subordinata ad apposita comunicazione da inviare al competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi contestualmente all'introduzione del prodotto negli stabilimenti e nei locali. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali possono essere stabilite le prescrizioni volte a prevenire ogni abuso nella detenzione di anidride carbonica. E' vietato produrre, nonche' detenere nello stesso stabilimento di produzione di vini spumanti, i vini spumanti naturali e i vini spumanti gassificati, anche se gia' confezionati.
Testo in vigore dal 13 marzo 2006 al 12 gennaio 2017
