Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino
Art. 42 — Costituzione delle associazioni come parte civile
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Le associazioni dei produttori, le associazioni rappresentative della filiera, le associazioni dei consumatori e le altre associazioni interessate possono costituirsi parte civile, indipendentemente dalle prove di danno immediato e diretto, nei procedimenti penali per violazioni alle disposizioni della presente legge.
Testo in vigore dal 13 marzo 2006 al 12 gennaio 2017
