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All'istituzione e al funzionamento della commissione di cui all'articolo 44 e del comitato di cui all'articolo 45 si fa fronte con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione all'attivita' della commissione e del comitato non da' luogo alla corresponsione di alcun compenso o rimborso spese.

Testo in vigore dal 13 marzo 2006 al 12 gennaio 2017

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2006-02-20;82~art46 · fonte su Normattiva