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((La preparazione di mosti di uve fresche mutizzati con alcol, di vini liquorosi, di vini aromatizzati, di bevande aromatizzate a base di vino, di cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli e di spumanti, nonche' la preparazione delle bevande spiritose, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto i), terzo trattino, e punto ii) del regolamento (CE) n, 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, puo' essere eseguita anche in stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini nella cui preparazione non e' ammesso l'impiego di saccarosio, dell'acquavite di vino, dell'alcol e di tutti i prodotti consentiti dal regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, e successive modificazioni, a condizione che le lavorazioni siano preventivamente comunicate, entro il quinto giorno antecedente alla lavorazione, al competente ufficio territoriale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari.)) Il saccarosio, l'acquavite di vino, l'alcol e gli altri prodotti consentiti dal citato regolamento (( (UE) n. 251/2014)), e successive modificazioni, devono essere conservati in magazzini controllati dal predetto ufficio periferico, salvo che tali prodotti siano sottoposti alla vigilanza dell'autorita' fi nanziaria; anche in tale caso, tuttavia, l'ufficio periferico puo' controllare i prodotti immagazzinati. Negli stabilimenti in cui si producono essenzialmente vini spumanti sono consentite le elaborazioni dei prodotti indicati dal comma 1, diversi dal vino spumante, nonche' le elaborazioni di vini frizzanti, purche' tali elaborazioni vengano preventivamente comunicate seguendo la procedura ivi indicata. In tale caso non sono soggette a comunicazione preventiva le elaborazioni di vino spumante.

Testo in vigore dal 21 agosto 2014 al 12 gennaio 2017

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urn:nir:stato:legge:2006-02-20;82~art5 · fonte su Normattiva