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Ai fini della presente legge, nonche' per l'esercizio delle competenze di cui al decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, si intende per:

  • a)"specifica tecnica": la specifica normativa contenuta in un documento che definisce le caratteristiche di un prodotto e concernente in particolare i livelli di qualita' o di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, nonche' le prescrizioni applicabili al prodotto stesso per quanto riguarda la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marchiatura e l'etichettatura;
  • b)"norma": la specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto ed abilitato ad emanare atti di normalizzazione la cui osservanza non sia obbligatoria;
  • c)"programma di normalizzazione": il documento che elenca le materie per le quali si intende adottare una norma o modificarla;
  • d)"progetto di norma": il documento contenente il testo delle specifiche tecniche per una determinata materia per la quale si prevede l'adozione secondo la procedura di normalizzazione nazionale, quale risulta da lavori preparatori e che e' distribuito a fini di indagine pubblica o di commento;
  • e)"regola tecnica": la specifica tecnica ivi compresa ogni disposizione che ad essa si applichi, la cui osservanza sia obbligatoria per la commercializzazione o l'utilizzazione, ad eccezione delle disposizioni fissate dalle autorita' locali;
  • f)"progetto di regola tecnica": il testo di una specifica tecnica, comprendente anche disposizioni amministrative, elaborato per l'adozione come regola tecnica da parte degli organi competenti e che si trovi in una fase preparatoria che permetta ancora di apportarvi emendamenti sostanziali;
  • g)"prodotto": i prodotti di fabbricazione industriale, esclusi quelli indicati nel successivo articolo 2.

Testo in vigore dal 2 luglio 1986 al 25 febbraio 1996

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urn:nir:stato:legge:1986-06-21;317~art1 · fonte su Normattiva