Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 luglio 1986 al 25 febbraio 1996. Leggi il testo vigente →
Ai fini della presente legge, nonche' per l'esercizio delle competenze di cui al decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, si intende per:
- a)"specifica tecnica": la specifica normativa contenuta in un documento che definisce le caratteristiche di un prodotto e concernente in particolare i livelli di qualita' o di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, nonche' le prescrizioni applicabili al prodotto stesso per quanto riguarda la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marchiatura e l'etichettatura;
- b)"norma": la specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto ed abilitato ad emanare atti di normalizzazione la cui osservanza non sia obbligatoria;
- c)"programma di normalizzazione": il documento che elenca le materie per le quali si intende adottare una norma o modificarla;
- d)"progetto di norma": il documento contenente il testo delle specifiche tecniche per una determinata materia per la quale si prevede l'adozione secondo la procedura di normalizzazione nazionale, quale risulta da lavori preparatori e che e' distribuito a fini di indagine pubblica o di commento;
- e)"regola tecnica": la specifica tecnica ivi compresa ogni disposizione che ad essa si applichi, la cui osservanza sia obbligatoria per la commercializzazione o l'utilizzazione, ad eccezione delle disposizioni fissate dalle autorita' locali;
- f)"progetto di regola tecnica": il testo di una specifica tecnica, comprendente anche disposizioni amministrative, elaborato per l'adozione come regola tecnica da parte degli organi competenti e che si trovi in una fase preparatoria che permetta ancora di apportarvi emendamenti sostanziali;
- g)"prodotto": i prodotti di fabbricazione industriale, esclusi quelli indicati nel successivo articolo 2.
Testo in vigore dal 2 luglio 1986 al 25 febbraio 1996
