Art. 6 — Comunicazione delle informazioni da parte del Ministero dello sviluppo economico
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Le informazioni acquisite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in forza della presente legge sono poste a disposizione delle altre amministrazioni pubbliche interessate. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato definisce le modalita' per assicurare il flusso delle informazioni stesse. Le informazioni relative ai progetti di norme o di regole tecniche elaborati da parte delle amministrazioni statali che hanno carattere riservato sono trasmesse unicamente alla Commissione delle Comunita' europee a cura del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Testo in vigore dal 2 luglio 1986 al 25 febbraio 1996
