Art. 6 — Comunicazione delle informazioni da parte del Ministero dello sviluppo economico
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Le informazioni acquisite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel corso della procedura comunitaria di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche sono poste a disposizione delle altre amministrazioni pubbliche interessate. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato definisce le modalita' per assicurare il flusso delle informazioni, anche mediante sistemi di posta elettronica. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' tenuto a garantire l'accesso alle informazioni da parte degli utenti, singoli od associati, anche attraverso l'ausilio di adeguati supporti informatici e di sportelli al pubblico, aperti a cura delle amministrazioni regionali. ((2. Le osservazioni o i pareri circostanziati formulati sui progetti di regole tecniche presentati da altri Stati membri dell'Unione europea sono inviati all'Ispettorato tecnico che li trasmette alla Commissione europea, tenendo conto dei risultati dell'eventuale coordinamento condotto ai sensi dell'articolo 5, comma 3. Per quanto concerne le specifiche tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 3), le osservazioni o i pareri circostanziati possono fondarsi unicamente sugli aspetti suscettibili di costituire ostacolo agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla liberta' di stabilimento dell'operatore dei servizi, e non sugli elementi fiscali o finanziari del progetto. Per quanto riguarda i progetti di regole relative ai servizi, i pareri circostanziati non possono comunque pregiudicare misure di politica culturale, in particolare nel settore audiovisivo, che lo Stato membro dell'Unione europea che ha presentato il progetto puo' adottare secondo il diritto comunitario, tenendo conto della diversita' linguistica, delle specificita' nazionali e regionali, nonche' dei loro patrimoni culturali.))
Testo in vigore dal 8 febbraio 2001 al 19 gennaio 2018
