Art. 9-bis — Adempimenti procedurali
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Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, l'Ispettorato tecnico informa i soggetti di cui all'articolo 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater che hanno trasmesso il progetto di regola tecnica, della sua comunicazione alla Commissione europea e della data di scadenza del termine di tre mesi di cui all'articolo 9, comma 1, nonche' del numero assegnato da detta Commissione al relativo fascicolo. Se durante il periodo di cui all'articolo 9, comma 1, la Commissione europea trasmette all'Ispettorato tecnico osservazioni su un progetto di regola tecnica formulate dalla Commissione medesima o da un altro Stato membro dell'Unione europea, l'Ispettorato tecnico ne informa tempestivamente i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo affinche' formulino una risposta da inviare alla Commissione, tramite lo stesso Ispettorato tecnico, nella quale e' indicato se ed in quale misura e' possibile tenere conto delle osservazioni nella stesura definitiva della regola tecnica. Se durante il periodo di cui all'articolo 9, comma 1, la Commissione europea trasmette all'Ispettorato tecnico un parere circostanziato su un progetto di regola tecnica formulato dalla Commissione medesima o da un altro Stato membro dell'Unione europea, l'Ispettorato tecnico informa tempestivamente i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, comunicando anche il nuovo termine di differimento della messa in vigore della misura ai sensi dell'articolo 9. Entro tale termine detti soggetti formulano una risposta al parere circostanziato, da inviare alla Commissione europea tramite l'Ispettorato tecnico, nella quale sono indicate le modifiche che si intendono apportare al progetto per conformarlo al parere circostanziato. Se il progetto riguarda regole relative ai servizi e i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo valutano impossibile tenere conto del parere circostanziato, essi formulano una risposta, da inviare alla Commissione europea tramite l'Ispettorato tecnico, nella quale, per ciascuno degli aspetti contestati, sono indicati i motivi per i quali non e' possibile tenerne conto nella stesura definitiva della regola tecnica. L'Ispettorato tecnico comunica ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo i commenti che la Commissione europea formula sulle risposte ai pareri circostanziati di cui ai commi 2, 3 e 4. Se durante il periodo di cui all'articolo 9, comma 1, la Commissione europea trasmette all'Ispettorato tecnico comunicazioni ai sensi dell'articolo 9, commi 3, 4 e 5 su un progetto di regola tecnica, l'Ispettorato tecnico ne informa tempestivamente i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, comunicando anche il nuovo termine di differimento della messa in vigore della misura ai sensi dell'articolo 9. Le comunicazioni dell'Ispettorato tecnico di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 del presente articolo ai soggetti che hanno trasmesso il progetto di regola tecnica sono effettuate anche al Ministro per i rapporti con il Parlamento, per la trasmissione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nel caso dei progetti contenuti in disegni di legge di iniziativa parlamentare. Copia del provvedimento definitivo che adotta una regola tecnica rientrante nel campo d'applicazione della presente legge e' inviato all'Ispettorato tecnico, all'atto della sua pubblicazione o diramazione ufficiale, dai soggetti competenti alla loro adozione o, nei casi di cui all'articolo 5, commi 2-ter e 2-quater, dai Ministeri indicati negli stessi commi; l'Ispettorato tecnico ne cura la trasmissione alla Commissione europea.
Testo in vigore dal 8 febbraio 2001 al 19 gennaio 2018
