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[1]I sergenti maggiori ed i primi avieri, che abbiano quattro anni di permanenza nel grado, potranno essere ammessi fino a tutto l'anno 1936-XIV-XV al godimento della indennita' di mestiere nella misura di cui al 2° comma dell'art. 17 del R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1032, anche se non abbiano frequentato e superato i corsi professionali istituiti per tali gradi.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a San Rossore, addi' 13 giugno 1935 - Anno XIII
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini - Di Revel
[6]Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Testo in vigore dal 12 luglio 1935 al 16 dicembre 2009
