Art. 40 — Non menzione della condanna nei certificato del casellario
Per la concessione del beneficio della non menzione della condanna, a' sensi dell'articolo 70 del codice penale militare di pace, il giudice provvede con sentenza, in conformita' dell'articolo stesso e dell'articolo 175 del codice penale.
Testo vigente dal 27 settembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva