Art. 70-ter — Nuove denominazioni
Le denominazioni "sezione di sorveglianza" e "giudice di sorveglianza" di cui alle leggi vigenti sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "tribunale di sorveglianza" e "magistrato di sorveglianza". 2. Per il funzionamento del tribunale di sorveglianza nonche' degli uffici di sorveglianza di cui all'articolo 68 si provvede con assegnazioni dirette di fondi e di attrezzature mediante prelievo delle somme necessarie dagli appositi capitoli del bilancio di previsione del Ministero di grazia e giustizia
Testo vigente dal 31 ottobre 1986, tuttora in vigore · versione 10 su Normattiva