Art. 5 — Corpi civili militarmente ordinati
L'applicazione della legge penale militare agli iscritti nei corpi civili militarmente ordinati, per il reato di diserzione qualificata da asportazione di armi da fuoco, s'intende riferita a ogni ipotesi di diserzione, con la quale concorra distrazione di armi.
Testo vigente dal 27 settembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva