Art. 10Assimilati ai militari. Iscritti ai corpi civili militarmente ordinati

[1]La legge penale militare si applica agli assimilati ai militari e agli iscritti ai corpi civili militarmente ordinati:

[2]1° nei casi preveduti dalle rispettive leggi speciali;

[3]2° per i reati commessi mentre si trovano in stato di detenzione preventiva in un carcere militare.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art10 · fonte su Normattiva