Art. 10 — Assimilati ai militari. Iscritti ai corpi civili militarmente ordinati
[1]La legge penale militare si applica agli assimilati ai militari e agli iscritti ai corpi civili militarmente ordinati:
[2]1° nei casi preveduti dalle rispettive leggi speciali;
[3]2° per i reati commessi mentre si trovano in stato di detenzione preventiva in un carcere militare.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva