Art. 54Contumacia

Le sentenze soggette a purgazione della contumacia a' termini degli articoli 517 dell'abrogato codice penale per l'esercito e 552 dell'abrogato codice penale militare marittimo, e delle successive modificazioni, continuano a essere sottoposte a purgazione; osservate, per il procedimento successivo, le disposizioni dei nuovi codici penali militari.

Testo vigente dal 27 settembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1023~art54 · fonte su Normattiva