Art. 54 — Contumacia
Le sentenze soggette a purgazione della contumacia a' termini degli articoli 517 dell'abrogato codice penale per l'esercito e 552 dell'abrogato codice penale militare marittimo, e delle successive modificazioni, continuano a essere sottoposte a purgazione; osservate, per il procedimento successivo, le disposizioni dei nuovi codici penali militari.
Testo vigente dal 27 settembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva