Art. 376 — Applicazione delle norme del codice di procedura penale
Per il giudizio in contumacia davanti ai tribunali militari, si osservano le disposizioni del codice di procedura penale, relative al giudizio contumaciale davanti ai tribunali, salve le disposizioni dell'articolo 349 di questo codice e quelle degli articoli seguenti.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva