Art. 111
[1]Le norme per l'attuazione delle disposizioni contenute nelle sezioni III e IV del capo II del titolo X del libro V del codice saranno emanate con decreto reale.
[2]Fino all'entrata in vigore di tale decreto la disciplina dei consorzi obbligatori i controlli dell'autorita' governativa sui consorzi volontari continuano ad essere regolati dalle leggi anteriori.
Testo vigente dal 17 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva