Art. 6Esecuzione delle pene principali

[1]Nella esecuzione delle condanne alla pena del carcere militare, detta pena e' sostituita da quella della reclusione militare per eguale durata.

[2]Se e' stata inflitta, la destituzione come pena principale, si applicano le disposizioni relative alla rimozione, con gli effetti indicati nel secondo comma dell'articolo 2.

[3]Se e' stata inflitta alcuna delle pene della dimissione, della rimozione dal grado o della sospensione dall'impiego, come pena principale, si applicano le disposizioni relative, rispettivamente, alla rimozione e alla sospensione dal grado o dall'impiego.

Testo vigente dal 27 settembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1023~art6 · fonte su Normattiva