Le somme dovute all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica (INPDAP) dalle Comunita' ebraiche e dall'Unione delle Comunita' ebraiche italiane in conseguenza dell'applicazione ai dipendenti delle Comunita' stesse dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, sono poste a carico dello Stato. All'onere di cui al comma 1, valutato in lire 3 miliardi per l'anno 1997, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1997, a tale fine utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad affettuare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 24 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-07-18;233~art1 · fonte del testo