I beni sottratti per ragioni di persecuzione razziale a cittadini ebrei o a persone ritenute tali, che non sia stato possibile restituire ai legittimi proprietari per la scomparsa o l'irreperibilita' degli stessi e dei loro eredi e che sono tuttora eventualmente custoditi o detenuti dallo Stato italiano a qualsiasi titolo, sono assegnati all'Unione delle Comunita' ebraiche italiane, che provvede ad attribuirli alle singole Comunita' tenuto conto della provenienza dei beni stessi e dei luoghi in cui fu compiuta la sottrazione.
Testo vigente dal 24 luglio 1997
