I beni sottratti per ragioni di persecuzione razziale a cittadini ebrei o a persone ritenute tali, che non sia stato possibile restituire ai legittimi proprietari per la scomparsa o l'irreperibilita' degli stessi e dei loro eredi e che sono tuttora eventualmente custoditi o detenuti dallo Stato italiano a qualsiasi titolo, sono assegnati all'Unione delle Comunita' ebraiche italiane, che provvede ad attribuirli alle singole Comunita' tenuto conto della provenienza dei beni stessi e dei luoghi in cui fu compiuta la sottrazione.

Testo vigente dal 24 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-07-18;233~art2 · fonte del testo