Con decorrenza dal periodo di cui al precedente art. 1, l'importo della retribuzione fino alla concorrenza del quale e' dovuto il contributo per gli assegni familiari e' elevato, nei confronti dei datori di lavoro del settore dei servizi tributari appaltati, a lire 22.500 per le retribuzioni riferite a mese e a lire 900 per le retribuzioni riferite a giornata. Con la stessa decorrenza l'importo minimo della retribuzione sul quale e' applicato il contributo per gli assegni familiari e' stabilito, nei confronti dei datori di lavoro predetti, in lire 600 giornaliere.

Testo vigente dal 20 agosto 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-08-04;728~art3 · fonte del testo