[1]Nulla e' innovato alla procedura stabilita dall'art. 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861, e successive proroghe, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

[2]La presente legge, munita dei sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 4 agosto 1955

[4]GRONCHI

[5]SEGNI - ANDREOTTI - GAVA Visto, il Guardasigilli: MORO

Testo vigente dal 20 agosto 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-08-04;728~art4 · fonte del testo