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Qualora, la proroga dello sfratto riguardi occupazioni di alloggio, senza titolo valido di locazione, l'avente diritto puo' richiedere alle Commissioni previste dall'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669, di fissare, per il periodo della proroga, un equo corrispettivo, senza che ne derivi per cio' stesso un rapporto di locazione. Se l'occupante non provvede al pagamento del corrispettivo fissato, il pretore, su istanza dell'avente diritto, ordina l'esecuzione dello sfratto.

Testo in vigore dal 17 agosto 1948 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1948-08-09;1078~art2 · fonte del testo