All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 200 milioni per l'anno 1998 e a lire 50 milioni a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 14 febbraio 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-02-05;22~art5 · fonte su Normattiva