Art. 21 — Promozione di "Agende 21" e contabilità ambientale
Ai fini di promuovere ed attuare presso i comuni, le province e le regioni l'adozione delle procedure e dei programmi denominati "Agende 21", ovvero certificazioni di qualita' ambientale territoriale nonche' per la partecipazione alle attivita' di cooperazione internazionale per la revisione dell'Agenda 21 ed azioni di sperimentazione della contabilita' ambientale territoriale, e' costituito presso il Ministero dell'ambiente un fondo di sostegno di complessivi 7.000 milioni di lire per gli anni 2001 e 2002. A tale fine e' autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni, di cui 500 milioni per le iniziative di sviluppo sostenibile, per ciascuno degli anni 2001 e 2002. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 3.500 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Al fondo di cui al comma 1 affluiscono i finanziamenti previsti dall'articolo 109, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, destinati alle finalita' di cui alle lettere g) ed h) del medesimo comma 2. Per le relative riassegnazioni il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 4 aprile 2001
