Art. 22 — Organizzazione di traffico illecito di rifiuti
Dopo l'articolo 53 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' inserito il seguente: "Art. 53-bis. - (Attivita' organizzate per il traffico illecito di rifiuti). - 1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con piu' operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attivita' continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti e' punito con la reclusione da uno a sei anni. 2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattivita' si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. 3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice. 4. Il giudice, con la sentenza o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente, e puo' subordinare ove possibile la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente".
Testo vigente dal 4 aprile 2001
