Disposizioni in campo ambientale.
- Art. 1 — Rifinanziamento delle leggi 8 ottobre 1997, n. 344, e 9 dicembre 1998, n. 426
- Art. 2 — Disposizioni per le agenzie regionali per l'ambiente
- Art. 3 — Contributi ad organismi internazionali per l'ambiente
- Art. 4 — Emissioni di gas serra
- Art. 5 — Personale del Ministero dell'ambiente e norme sulle risorse umane
- Art. 6 — Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale
- Art. 7 — Modello unico ambientale ed informazioni in materia di rifiuti
- Art. 8 — Aree naturali protette
- Art. 9 — Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati. Disciplina sanzionatoria
- Art. 10 — Modifiche agli articoli 8, 41 e 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
- Art. 11 — Modifica all'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95
- Art. 12 — Modifiche agli articoli 6 e 24 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
- Art. 13 — Tutela della "Posidonia Oceanica"
- Art. 14 — Interventi di tutela dall'inquinamento marino
- Art. 15 — Disposizioni in materia di attività mineraria
- Art. 16 — Norme per il Piemonte
- Art. 17 — Disposizioni per amministrazioni, enti ed associazioni impegnati nella tutela dell'ambiente
- Art. 18 — Semplificazione delle procedure amministrative per le imprese che hanno ottenuto la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS
- Art. 19 — Interventi per evitare la dispersione nell'ambiente di prodotti non biodegradabili di uso comune
- Art. 20 — Censimento dell'amianto e interventi di bonifica
- Art. 21 — Promozione di "Agende 21" e contabilità ambientale
- Art. 22 — Organizzazione di traffico illecito di rifiuti
- Art. 23 — Copertura finanziaria