Disposizioni in campo ambientale

Art. 4 — Emissioni di gas serra

I programmi di cooperazione bilaterale per l'Italia con gli Stati dell'Europa centro-orientale e con i Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, di cui alla legge 16 luglio 1993, n. 255, al decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121, ed al decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, devono contenere una valutazione preliminare degli effetti degli stessi programmi sulle emissioni di gas serra.

Testo vigente dal 4 aprile 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-03-23;93~art4 · fonte su Normattiva