Art. 9 — Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati. Disciplina sanzionatoria
All'articolo 17, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "e di ripristino ambientale" sono inserite le seguenti: "nonche' la realizzazione delle eventuali misure di sicurezza". All'articolo 17, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "di cui ai commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "nonche' per la realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, ai sensi dei commi 2 e 3,". All'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 11 e' inserito il seguente: "11-bis. Nel caso in cui il sito inquinato sia soggetto a sequestro, l'autorita' giudiziaria che lo ha disposto autorizza l'accesso al sito per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree, anche al fine di impedire l'ulteriore propagazione degli inquinanti ed il conseguente peggioramento della situazione ambientale". All'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 13-bis, e' inserito il seguente: "13-ter. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale previsti dal presente articolo vengono effettuati indipendentemente dalla tipologia, dalle dimensioni e dalle caratteristiche dei siti inquinati nonche' dalla natura degli inquinamenti".
Testo vigente dal 4 aprile 2001
