Disposizioni in campo ambientale

Art. 10 — Modifiche agli articoli 8, 41 e 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti: "f-bis) le terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilita' stabiliti dalle norme vigenti;

  • f-ter)i materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto". All'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la parola "CONAI", sono inserite le seguenti: "ha personalita' giuridica di diritto privato ed". L'articolo 41, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' abrogato. All'articolo 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 6-bis sono aggiunti i seguenti: "6-ter. I soggetti di cui all'articolo 48, comma 2, che non adempiono all'obbligo di partecipazione ivi previsto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono puniti:
  • a)nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire cinquantamila per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;
  • b)nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire diecimila per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;
  • c)nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene. 6-quater. Le sanzioni di cui al comma 6-ter sono ridotte della meta' nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine di cui all'alinea del medesimo comma 6-ter. 6-quinquies. I soggetti di cui all'articolo 48, comma 2, sono tenuti a versare un contributo annuo superiore a lire centomila. In caso di omesso versamento di tale contributo essi sono puniti:
  • a)nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire cinquantamila per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;
  • b)nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire diecimila per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;
  • c)nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene". Al fine di realizzare un modello a rete dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui all'articolo 26 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, e dotarsi di sedi per il supporto alle funzioni di monitoraggio, di programmazione e di controllo dell'Osservatorio stesso, le province istituiscono, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'osservatorio provinciale sui rifiuti.

Testo vigente dal 4 aprile 2001

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 96/2003

    Questione infondata
    28 marzo 2003

    La disposizione (art. 10, comma 5) della legge 23 marzo 2001, n. 93, con cui si impone alle Province di istituire degli osservatori provinciali sui rifiuti, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica - lungi dall'alterare l'assetto costituzionale delle autonomie e dall'incidere sulle competenze riservate alla Regione - risponde all'esigenza di affidare alle Province, quali "ambiti territoriali ottimali" per la gestione dei rifiuti urbani, l'acquisizione e l'elaborazione dei necessari dati di conoscenza utilizzabili a livello nazionale: considerando, dunque, in un quadro di cooperazione con lo Stato, l'ente Provincia quale primo segmento dell'osservatorio nazionale; ciò che non esclude poi che possa essere istituito - come ha già ritenuto di fare la Regione Veneto - un osservatorio su base regionale. Non è pertinente quindi il rilievo di costituzionalità basato sull'argomento che tale disposizione avrebbe posto una disciplina di dettaglio, non consentita allo Stato, cui compete unicamente stabilire i principî fondamentali nelle materie oggetto di potestà legislativa regionale concorrente e non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 5, della legge 23 marzo 2001, n. 93, sollevata con ricorso della Regione Veneto. - Sull'istituzione di organi tecnici deputati a svolgere attività di raccolta ed elaborazione dati, sono citate le sentenze n. 412 e n. 356/1994.

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 97 cost. · Art. 10 Disposizioni in campo ambientale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2001-03-23;93~art10 · fonte su Normattiva