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Dalla data di entrata in vigore della presente legge non si fara' luogo al recupero, a favore dell'Erario, delle somme rimaste da rimborsare dagli insegnanti elementari che, per il periodo 1 ottobre 1948,18 luglio 1952, hanno cumulato la pensione diretta con quella di riversibilita' senza averne diritto, non trovandosi nelle condizioni richieste dall'art.10 della legge 13 giugno 1952, n. 690.

Testo in vigore dal 30 marzo 1956 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-03-15;155~art1 · fonte del testo