Art. 2
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[1]La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[2]La presente legge, munita del sigillo dello stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla, osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 15 marzo 1956
[4]GRONCHI
[5]SEGNI - ROSSI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO
Testo in vigore dal 30 marzo 1956 al 16 dicembre 2010
