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Per quanto non previsto dalle norme della presente legge valgono le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, e al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869.
Testo in vigore dal 22 febbraio 1963 al 24 settembre 2015
