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All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1963-64 e successivi esercizi, concernenti il pagamento degli stipendi e assegni fissi al personale insegnante, direttivo e ispettivo delle scuole e istituti dell'istruzione elementare, secondaria e artistica. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle opportune variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 18 marzo 1963 al 16 dicembre 2010
