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Per tutto il periodo in cui prestano servizio nei paesi in via di sviluppo, gli insegnanti di ruolo sono collocati fuori ruolo, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione nei limiti del contingente di posti di cui allo articolo 2 e conservano la titolarita' della propria sede. I suddetti posti vengono annualmente ricoperti con personale non di ruolo secondo le norme vigenti. Gli insegnanti di ruolo, collocati fuori ruolo ai sensi del presente articolo, conservano la loro posizione giuridica, ai soli effetti della progressione di carriera e con esclusione del relativo trattamento economico. Essi hanno diritto a partecipare ai normali trasferimenti annuali. Il servizio prestato nei paesi in via di sviluppo e' valutato:

  • a)ai fini del trattamento di quiescenza, con la maggiorazione della meta' per i primi due anni e di un terzo per gli anni successivi;
  • b)in sede di attribuzione del punteggio per i titoli di servizio nei trasferimenti, nei concorsi a cattedre e nei concorsi magistrali, in misura doppia rispetto al servizio di ruolo prestato nelle scuole statali;
  • c)come servizio scolastico effettivo ai fini delle partecipazioni ai concorsi a direttore didattico e ad ispettore scolastico.

Testo in vigore dal 26 aprile 1968 al 1 gennaio 1972

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-04-02;465~art5 · fonte del testo