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Per la valutazione di tutto il periodo di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo ai fini del trattamento di quiescenza e di quello di previdenza, gli insegnanti di ruolo dovranno provvedere a corrispondere allo Stato gli importi corrispondenti alla trattenuta in conto tesoro ed ai contributi per le prestazioni previdenziali, determinati secondo le norme in vigore, sulla base del trattamento economico che sarebbe loro spettato. Il personale predetto e' altresi' tenuto a corrispondere allo Stato le trattenute per le prestazioni assistenziali da determinarsi con gli stessi criteri. I familiari a carico continueranno a beneficiare delle prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Testo in vigore dal 26 aprile 1968 al 1 gennaio 1972

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-04-02;465~art6 · fonte del testo