Art. 2 — Disposizioni finanziarie
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 12.500.000 euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, come determinata dalla tabella C della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 7 marzo 2003
