Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro aereo di Linate

Art. 1 — Disposizioni a favore delle vittime del disastro aereo di Linate

E' assegnata al prefetto di Milano la somma di 12.500.000 euro per un'equa elargizione a favore dei componenti le famiglie delle vittime del disastro aereo di Linate dell'8 ottobre 2001, tenuto conto anche dello stato di effettiva necessita', nonche' per il finanziamento di altre iniziative proposte dal "Comitato 8 ottobre per non dimenticare ", costituito dai familiari delle vittime. Il prefetto di Milano adotta i provvedimenti di elargizione e finanziamento sentito il parere del Comitato di cui al comma 1. Le elargizioni ed i finanziamenti di cui alla presente legge sono esenti da ogni imposta o tassa. Le elargizioni sono attribuite in aggiunta a qualsiasi altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo secondo la normativa italiana.

Testo vigente dal 7 marzo 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-02-27;33~art1 · fonte su Normattiva