Art. 1 — Misure per la sensibilizzazione dei proprietari dei carichi inquinanti trasportati via mare
All'articolo 12, quarto comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche con riferimento all'utilizzazione di una nave inadeguata alla qualita' e alla quantita' del carico trasportato. Ai predetti fini il proprietario del carico si munisce di idonea polizza assicurativa a copertura integrale dei rischi anche potenziali, rilasciandone copia al comandante della nave che e' tenuto ad esibirla tra i documenti di bordo necessari in occasione dei controlli disposti dall'autorita' marittima».
Testo vigente dal 18 gennaio 2016
