Art. 49 — Miscelazione dei rifiuti
All'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. Le miscelazioni non vietate in base al presente articolo non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da enti o imprese autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge». 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
3La Corte Costituzionale, con sentenza 21 marzo-12 aprile 2017, n. 75 (in G.U. 1ª s.s. 19/04/2017, n. 16), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
Testo vigente dal 20 aprile 2017
