All'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. Le miscelazioni non vietate in base al presente articolo non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da enti o imprese autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge». 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale, con sentenza 21 marzo-12 aprile 2017, n. 75 (in G.U. 1ª s.s. 19/04/2017, n. 16), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

Testo vigente dal 20 aprile 2017

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 75/2017

    Ha colpito questo articolo
    12 aprile 2017

    Nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Reg. Lombardia avverso l'art. 49 della legge n. 221 del 2015, che aggiunge il comma 3-bis nell'art. 187 del codice dell'ambiente, non è accolta l'eccezione di inammissibilità della questione riferita all'art. 117, primo comma, Cost. Contrariamente a quanto eccepito, la ridondanza del vizio sulle competenze regionali risulta sufficientemente motivata, poiché la Regione argomenta la ripercussione della norma impugnata su proprie specifiche competenze legislative e amministrative di rango costituzionale, affermando che essa comprime il potere regionale di fissare livelli di tutela ambientale più elevati di quelli statali, impedendo il pieno esercizio delle competenze regionali in materia di "tutela della salute" e "tutela e sicurezza del lavoro" (art. 117, terzo comma, Cost.), e che lede le funzioni amministrative regionali (art. 118 Cost.), escludendo la possibilità per le Regioni di sottoporre ad autorizzazione la miscelazione di rifiuti aventi le stesse caratteristiche di pericolosità e quella di rifiuti non pericolosi. ( Precedenti citati: sentenze n. 64 del 2012 e n. 298 del 2009, sulla sufficienza della motivazione in generale; sentenze n. 287 del 2016 e n. 220 del 2013, con riferimento alla ridondanza ).

    Art. 49 Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:2015-12-28;221~art49 · fonte su Normattiva