Art. 49 — Miscelazione dei rifiuti
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All'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. Le miscelazioni non vietate in base al presente articolo non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da enti o imprese autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge».
Testo in vigore dal 18 gennaio 2016 al 20 aprile 2017
